Al solo scopo di mera informazione per tutti noi motociclisti smanettoni, riporto alcuni articoli del codice della strada che parlano di cosa si può e non si può fare sui nostri veicoli circolanti su strada.
Astenetevi dal criticare o ingiuriare, non è un ammonimento ma semplice informazione. Sarebbe gradito uno scambio di esperienze vissute e non su opinabili supposizioni personali.
Buona lettura....
Da diversi anni esiste un nutrito contenzioso a proposito della disinvolta applicazione dell’art. 78, c. 3 del Codice della Strada, per quanto riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento e persino a componenti che sicuramente “caratteristiche costruttive”, ai fini della norma, non sono. Le vicende più frequenti riguardano, per le moto, il terminale di scarico, gli specchietti retrovisori, gli indicatori di direzione, il portatarga e, per le auto, le famigerate lampadine blu nei fari, le lucette blu sul cofano, le varie appendici aerodinamiche, i sedili di tipo sportivo, le ruote maggiorate, la carreggiata allargata con distanziali, i vetri oscurati ecc.
Troppi operatori, di qualsiasi divisa, vanno giù col 78/3, applicando la sanzione pecuniaria di 389 € e ritirando la carta di circolazione per l’aggiornamento, intimando al conducente di sottoporre il veicolo a visita e prova. Ciò in alcuni casi è giustissimo, in molti altri non lo è. L’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’ art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, che vanno desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.
Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 389 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione
- o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova. Fine del discorso.
Invece molti ritengono opportuno andare oltre, secondo il seguente “ragionamento”:
“Visto che il comma 1 prescrive la visita e prova in caso di “modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all’art. 71 e/o ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’art. 72”, la sanzione si applica anche a chi circola con dispositivi modificati o non originali”.
Ecco come si spiega il 78/3 per silenziatori manomessi o cambiati, specchietti in carbonio, frecce aftermarket, luci blu ecc.
Altri si spingono ancora più in là: “Gli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, rispettivamente correlati agli artt. 71 e 72 del Codice, chiariscono che “Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo”, ergo il 78/3 si applica in tutti i casi di modifica o sostituzione di una qualunque di queste componenti.”
Tale Appendice riporta un lunghissimo elenco di tali caratteristiche, riguardanti ad esempio massa, dimensioni e sbalzi, tipo di carrozzeria, numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile, consumo, accelerazione in piano, massa rimorchiabile, impianto elettrico, sistema frenante, specchi retrovisori, riscaldamento, tergilavacristallo parabrezza, cerchi e ruote, pneumatici e sospensioni, portabagagli, autoradio, antenna radio o radiotelefonica… centinaia di voci. Che, evidentemente, non possono rientrare tutte fra quelle la cui modifica importa violazione dell’art. 78: che senso ha sanzionare uno perché ha sostituito l’autoradio originale con un’altra più sofisticata?
La verità è che l’Appendice V elenca le caratteristiche costruttive che vanno esaminate per l’omologazione di un prototipo: il DTT della provincia in cui una Casa presenta un nuovo modello deve valutare se quelle caratteristiche rispondano ai requisiti di legge. Alcun di esse sono necessarie (dimensioni, pesi, potenza ,alimentazione, numero marce ecc.), altre no (sedili bambini, autoradio, portasci ecc.) ma, se ci sono, devono corrispondere a modelli già omologati.
Ed ecco come si spiega un 78/3 per specchietti sportivi, “frecce” più piccole, portatarga inclinato, manubrio diverso ecc.
Ora, che questo modo di “ragionare” sia totalmente sbagliato emerge chiaramente dalla semplice considerazione “Nullum crimen sine lege”: se la norma non sanziona espressamente una fattispecie, non si può “allargarne” il campo d’applicazione mediante associazioni di idee. Per principio generale, nessuna sanzione può essere irrogata se non in forza di una legge, vigente al momento del fatto (principio di legalità: art. 1 c.p. e, in materia amministrativa, art. 1, L. 24/11/1981 n. 689). Ogni indebita estensione a fisarmonica della fattispecie sanzionata, oltre a configurare un’illecita attività repressiva ai danni dell’utente, cioè un abuso, è inevitabilmente causa di contenzioso, che costa alla collettività assai più dell’importo della contravvenzione. Quasi sempre il Giudice di Pace annulla questi verbali e ciò significa tempo perso, lavoro buttato, incertezza del diritto, diffusione dell’idea di superficialità e scarsa professionalità degli operanti ed enorme perdita di immagine e delle amministrazioni interessate. Senza contare il mancato introito per l’erario delle sanzioni pecuniarie per le infrazioni realmente esistenti e mai o mal contestate.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Anzitutto, l’art. 78/3 non dice affatto: “in tutti i casi indicati dal comma 1”. Prevede invece quelle 3 distinte ipotesi che ho su evidenziato, descrive analiticamente tre fattispecie alle quali ricollega la sanzione e non opera nessun rinvio ad altre norme, né tantomeno ad appendici di sorta. Il dubbio sorge dal richiamo ai documenti “certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione…”
Ora, soffermiamoci un attimo sul periodo: “… al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione O di approvazione E nella carta di circolazione…”
Il legislatore non mette mai le congiunzioni a caso: quella E significa che sono sanzionate col 3° comma del 78 solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) anche nella carta di circolazione.
E’ il caso, ad esempio, dell’elaborazione fisica del propulsore o della sostituzione/rimappatura della centralina, che regalano al motore una manciata di cavalli e variano il numero di giri e il regime di coppia massima; di pneumatici di misura diversa da quella ammessa, che è riportata appunto sulla CdC; di un gancio di traino o di un impianto gpl, anche omologati (e quindi con regolare certificato di omologazione), ma senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova dopo l’installazione e quindi in assenza di certificato di approvazione.
Una riprova la desumiamo dallo stesso titolo dell’art. 78: “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”. Infatti l’art. 78, 4° c. prevede la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per il suo aggiornamento. La cosa ha evidentemente un senso solo per quelle modifiche che riguardino caratteristiche costruttive riportate sulla cdc, sulla quale dovrà essere apposta annotazione di approvazione. Non ha senso invece per quelle che non possono figurare in essa: che aggiornamento si dovrebbe registrare per un componente da essa non previsto né menzionato?
Per le modifiche ai dispositivi di cui agli art. 71 e 72 sono previste specifiche sanzioni e, in ossequio al principio di specialità, si devono applicare quelle. Che, altrimenti, adottando il principio del 78 pigliatutto non troverebbero mai applicazione.
Ad esempio, per quanto riguarda i sistemi di frenatura, menzionati dall’art. 71, può capitare di imbattersi in dischi freni e/o pinze e tubi sostituiti, per assicurare all’impianto del veicolo maggior efficienza frenante. A parte l’ovvia ma inutile considerazione che ciò aumenta anziché diminuire la sicurezza complessiva del mezzo, occorre anzitutto che tali sistemi siano omologati (possesso del certificato di omologazione, in genere allegato alla confezione di vendita) e che il veicolo, sottoposto a visita e prova, sia accompagnato da certificato di approvazione del sistema installato. Ove uno dei certificati, o entrambi, manchino, scatterà la sanzione prevista dal 71, ma non anche quella del 78, per il semplice motivo che tale caratteristica costruttiva non compare nella CdC.
In merito alle modifiche ai dispositivi di illuminazione di cui all’art. 72 (lett. a) o all’impianto di scarico (lett. b) vale lo stesso discorso: il dispositivo dev’essere omologato e, dopo l’installazione, il veicolo va sottoposto a visita e prova per il rilascio del certificato di approvazione, ai sensi del 78/1. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dallo stesso art. 72, che potrà concorrere con altre ipotesi, ad es. art. 155, nel caso in cui lo scarico, oltre che modificato/sostituito, fosse più rumoroso dell’originale o 153 c.9 nel caso di luci supplementari, neon ecc.
Se l’art. 72, per ipotesi, sanzionasse solo l’assenza dei dispositivi di equipaggiamento, avremmo l’assurdo di una sanzione più mite per chi circola senza frecce, senza specchietti e senza silenziatore, rispetto a chi invece li ha, ma non omologati oppure omologati e modificati o, ancora, addirittura omologati, ipotesi che, a parere di alcuni, dovrebbe sempre essere sanzionata col 78 (es. indicatori di direzione o retrovisori omologati ma, a parere dell’operatore, troppo piccoli!).
Ma il 72 sanziona anche l’ipotesi in cui il dispositivo “non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti”, ossia certificato di omologazione o di approvazione. Se in questi casi fosse automatico il 78, non si capisce quando si dovrebbe applicare la specifica sanzione del 72. E si avrebbe un altro assurdo, di una sanzione uguale (389 €) per chi circola con le frecce diverse (e, a parere di qualcuno, anche omologate) e chi va in giro col motore truccato e potenza raddoppiata o con telai autocostruiti.
Quanto al “portatarga non omologato”, va preliminarmente osservato che il termine “portatarga” non compare nel CdS, ma solo nel Regolamento di Esecuzione (artt. 259 e 263, dalla lettura dei quali si deduce che il portatarga NON è soggetto ad omologazione, mentre solo quello destinato ad ospitare una targa asportabile è soggetto ad approvazione). Sicuramente non figura fra le caratteristiche costruttive riportate sulla carta di circolazione, nè fra i dispositivi d’equipaggiamento di cui all’art. 72. In realtà, il Codice sanziona solo le ipotesi di targa contraffatta, mal posizionata o illeggibile, perchè sporca, scolorita o artatamente manomessa, ad esempio con l’applicazione di vernici riflettenti, lacca ecc. In questi casi esistono già gli artt. 100 e 102, che devono trovare applicazione in via prioritaria, stante il principio di specialità. A parte ciò, si può obiettivamente equiparare un portatarga fasullo ad una modifica artigianale al telaio, alla massa complessiva, alla potenza del motore, all’impianto frenante, che sono sicuramente “caratteristiche costruttive” e funzionali?
L’alloggiamento della targa è invece ricompreso nella famigerata appendice V e a questo punto va fatta una precisazione: questa, come già chiarito, è semplicemente un “elenco della spesa” che riporta tutte le voci che il D.T.T. deve verificare in sede di omologazione e non ha alcuna rilevanza giuridica per l’utente. In pratica il Sig. FIAT, Opel, Ford ecc. presenta un modello che, per essere omologato per il mercato italiano, deve presentare determinate caratteristiche costruttive e funzionali, che il Ministero delle Infrastrutture – D.T.T. ha l’obbligo di verificare, rilasciando una “fiche” di omologazione e, in pratica, il via libera alla produzione in serie e commercializzazione di quel modello. Altrimenti non si spiegherebbero alcune voci relative a dispositivi che in molte auto non figurano affatto (antifurto, sistemi di ritenuta bambini, paraspruzzi, antenna ecc.). Né è dato comprendere che tipo di “caratteristiche costruttive” siano, ai fini della sanzione del 78/3, lo “spunto in salita” o gli “urti e ribaltamento”.
Nonostante tale elementare considerazione, molti continuano a ritenere che tutte le voci figuranti nell’appendice V siano automaticamente richiamate dal 78/3, ma non si capisce in base a quale espresso o implicito rinvio.
Considerazioni giuridiche a parte, procedere sempre e comunque col 78 genera, come detto, un contenzioso enorme, sia per l’entità della cifra, sia per la determinazione degli utenti che si sono visti ritirare, spesso ingiustamente, la carta di circolazione, con tutti i conseguenti disagi (fermo veicolo, spese per ripristino, prenotazione visita e prova ecc.), in pratica delegando ai gdp anche le sorti dei verbali in cui il 78 ci stava tutto. Viceversa, un 72 o un’accoppiata 100-102, con la loro sanzione solamente pecuniaria, senza ulteriori conseguenze accessorie, spingono l’utente a riconoscere il proprio torto, pagare e stop, pur di evitarsi trafile e sbattimenti per cui non ne varrebbe la pena (escluse le onnipresenti “questioni di principio”).
A conclusione di queste note, sembra comunque appena il caso di ricordare che le modifiche al proprio veicolo vanno fatte solo se necessario (sostituzione di parti danneggiate o deteriorate) o anche per libera scelta, dettata da esigenze pratiche, funzionali, estetiche, ma sempre alla luce del buon senso e mai per stravolgere prestazioni e comportamento dinamico del mezzo: di fronte alla stupidità umana non c’è multa che tenga!
(fonte:
www.sicurmoto.it)